IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza. Sul ricorso numero di registro generale 00209 del 2005, proposto da Maddii Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Napoletano, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi n. 43; Contro l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bocci dell'ufficio legale, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla piazza Salvo D'Acquisto n. 40, per l'annullamento: del decreto n. 368 del 27 dicembre 2004, a firma del presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, notificato il 27 gennaio 2005, con cui e' stato disposto il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Comune di Ancona, alla via Fano n. 39, in quanto asserito occupato senza titolo dalla ricorrente sig.ra Maddii Laura; di ogni atto anteriore e successivo comunque finalizzato a negare il diritto della ricorrente a subentrare nell'alloggio ERP suddetto, in quanto figlia convivente dell'originaria assegnataria sig.ra Ripesi Armanda, ivi comprese le precedenti lettere dello stesso IACP n. 15935 del 13 ottobre 2004 e n. 17708 dell'11 novembre 2004, con le quali e' stato, rispettivamente, ingiunto alla ricorrente il rilascio dell'alloggio ERP suddetto e respinte le osservazioni presentate dalla medesima per rivendicare il diritto del subentro nell'assegnazione della stessa abitazione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ancona; Vista l'ordinanza n. 217 del 23 marzo 2005, con cui e' stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale; F a t t o Con atto notificato il 1° marzo 2005, depositato il 22 marzo 2005, la ricorrente ha impugnato l'epigrafato provvedimento adottato dal presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, con cui e' stato disposto a suo carico il rilascio e la restituzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima. Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare e' stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originaria assegnataria in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 13 settembre 2002 ad abitare stabilmente nello stesso insieme alla propria famiglia, con formale atto di ampliamento del nucleo familiare della titolare dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997 alla morte del genitore, non e' stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarita' e dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto, alla data del decesso del padre, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del de cuius, secondo quanto stabilito dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997. Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 43; eccesso di potere per incompetenza, contraddittorieta', illogicita' e difetto di motivazione, nonche' violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. La dedotta censura di incompetenza viene atta dipendere dall'asserito mancato coinvolgimento del sindaco nel procedimento concluso con l'adozione dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 43, terzo comma della legge regionale n. 43 del 1997. In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta il frutto di una errata applicazione dell'art. 43 e delle altre norme della legge regionale Marche n. 44 del 1997 le quali, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il subentro nell'assegnazione i componenti del suo nucleo familiare, per cui la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa nei confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso suo conclamato stato di convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla data della morte di quest'ultimo. Secondo il difensore di parte ricorrente, la pretesa dello IACP intimato di condizionare il diritto di subentro alla esistenza di un periodo di convivenza di almeno due anni con l'assegnatario, opererebbe soltanto allorquando si e' in presenza di una rinuncia volontaria all'assegnazione da parte del titolare con conseguente abbandono dell'alloggio e non in caso di decesso dello stesso. In via subordinata il difensore di parte attrice ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 43 della legge n. 43 del 1997, nella parte in cui subordina il subentro dei soggetti autorizzati a convivere stabilmente con gli assegnatari di alloggi ERP, in caso di decesso di questi ultimi, alla protratta esistenza di un periodo di legittima presenza nell'alloggio di almeno due anni, in quanto tale norma risulta elusiva dei principi di uguaglianza e di solidarieta' sociale affermati dagli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale. Per resistere alla iniziativa giuidiziaria di parte ricorrente, in data 22 marzo 2005, si e' costituito in giudizio l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, il cui difensore ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso. Per quanto riguarda la censura di incompetenza, viene precisato che il coinvolgimento del sindaco e' previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 43 del 1997 soltanto in caso di decadenza dall'assegnazione che viene pronunciata nell'ipotesi di mancato possesso dei requisiti di reddito previsti per subentrare all'assegnazione e non nel caso di soggetti che non hanno comunque titolo al subentro per mancanza del requisito della stabile e protratta convivenza nell'alloggio ERP. Il difensore dell'amministrazione ha poi negato fondamento agli assunti invalidatori di parte ricorrente, a fronte della chiara ed inequivocabile previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale n. 43 del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo di successivo ampliamento del loro nucleo familiare, in caso di mancato decorso di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto. Con ordinanza n. 217 del 22 marzo 2005, il tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, fissando nel contempo la pubblica udienza di discussione della causa. D i r i t t o 1) Infondata va valutata la dedotta censura di incompetenza fatta pendere dall'asserito mancato coinvolgimento del sindaco nella adozione del provvedimento impugnato. Giova al riguardo considerare che la posizione della ricorrente e' stata qualificata dall'ente intimato come quella di occupante senza titolo dell'alloggio ERP in cui era stata autorizzata a vivere, in quanto non titolare di un formale atto di assegnazione dello stesso ne' avente titolo a subentrare al genitore originario legittimo assegnatario dello stesso a seguito del suo decesso. Nelle situazioni disciplinate dagli artt. 49 e 50 della legge regionale Marche n. 44 del 1997 che possono dare luogo all'annullamento, alla revoca o alla decadenza del provvedimento di assegnazione di un alloggio popolare, l'adozione di atti di ritiro dell'assegnazione, sulla base della teoria del contrarius actus, e riservata alla stessa autorita' che ha provveduto a formalizzare l'originario atto costitutivo dello status di assegnatario che risulta, appunto, il sindaco. Nell'ipotesi, invece, di semplice rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disposto nei confronti di occupanti senza titolo in quanto non titolari di una precedente formale assegnazione e ne' legittimati al subentro nella posizione del precedente intestatario, ritiene il Collegio che non e' necessario il coinvolgimento dell'autorita' comunale nel procedimento, dal momento che il rilascio dell'alloggio, in tal caso, non deve esser preceduto dal preliminare ritiro a vario titolo (revoca, annullamento, decadenza) del provvedimento di assegnazione e, quindi, l'adozione dell'atto di recupero dell'abitazione al suo uso istituzionale e' da ritenere riservato alla esclusiva competenza dell'ente gestore dell'alloggio, come infatti e' avvenuto nella vicenda di cui e' causa. 2) Prive di pregio debbono essere considerate anche le altre censure di violazione di legge e di eccesso di potere, preordinate a denunciare un'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 43 della l.r. Marche n. 44 del 1997, poiche' il chiaro contenuto dispositivo della stessa non poteva prestarsi a letture diverse da quella formata dall'ente resistente con il provvedimento impugnato. Infatti, tale norma, pur riconoscendo il diritto a subentrare nella titolarita' dell'alloggio popolare, in caso di morte dell'assegnatario, a coloro che, dopo l'assegnazione dello stesso, sono stati autonzzati a soggiornare stabilmente a titolo di permanente ampliamento del nucleo familiare del titolare del contratto di locazione, subordina, tuttavia, tale diritto, con disposizione estremamente chiara, alla condizione dell'intervenuto decorso, al momento del decesso, di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento familiare suddetto. Per cui, a fronte di tale inequivoca disposizione normativa, sicuramente destinata ad evitare improprie strumentalizzazioni nell'utilizzo dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di specie dall'ente edilizio gestore con l'adozione del provvedimento impugnato, risulta corretto e, quindi, legittimo dal momento che la ricorrente, alla data della morte del genitore, titolare dell'alloggio popolare, non poteva far valere un periodo di regolare coabitazione autorizzata di almeno due anni. 3) Sulla base di quanto precisato, il ricorso deve dunque essere respinto, attesa la riferita previsione dell'art. 43, quinto comma, della legge regionale Marche n. 44 del 1997 che, come si e' visto, preclude alla ricorrente di divenire formale intestataria dell'allogio popolare assegnato al proprio genitore a seguito del decesso di quest'ultimo. Tuttavia, il Collegio, tenuto conto di tale esito del giudizio, in adesione anche all'apposita eccezione formulata dalla parte ricorrente, dubita della costituzionalita' della suddetta norma regionale nella parte in cui subordina a limiti temporali inderogabili di presenza negli alloggi ERP, il diritto di subentro nella loro titolarita', in qualita' di rego1ari assegnatari, ai componenti del nucleo familiare autorizzati a tutti gli effetti ad abitare negli stessi dopo l'assegnazione, in caso di decesso del parente intestatario dell'alloggio. 3/A) Tale questione di incostituzionalita', sollevata d'ufficio dal Collegio, e' sicuramente rilevante nel contesto del presente giudizio, poiche', nella ipotizzata condivisione, da parte del Giudice delle leggi, dei dubbi prospettati in ordine alla compatibilita' con i principi ed i valori costituzionali della norma di legge sopra segnalata, e' indubbio che la attuale ricorrente potrebbe vedere accolta la propria iniziativa giudiziaria e, quindi, conseguire un sicuro vantaggio, potendo ottenere il riconoscimento del suo diritto alla intestazione e conservazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte che con il provvedimento impugnato in questa sede gli e' stato negato, con il conseguente diverso esito favorevole del presente giudizio per la parte attrice. Da cio' la sicura rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata. 3/B) Quanto alla non manifesta infondatezza (giacche' il tribunale puo' evitare di rimettere alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalita' eccepita o rilevata d'ufficio solo ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue. La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per quanto riguarda il subentro nella posizione del sogetto aspirante a conseguire l'assegnazione di un alloggio popolare o gia assegnatario a tutti gli effetti dello stesso, in caso di morte o rinuncia, da parte dell'interessato, alla sua posizione di assegnatario o aspirante tale. Dal combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si evince infatti che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante concorrente all'assegnazione di un alloggio ERP, possono prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha presentato la relativa domanda i componenti del suo nucleo familiare conviventi, legati da rapporto di coniugo, di parentela o di affinita' con il medesimo. In via subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette, possono poi subentrare nella segnalata posizione di vantaggio, derivante dall'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela ed affinita' con il soggetto aspirante assegnatario, ma facenti comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, indetto per la formazione della relativa graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione, ed a condizione che la presenza di estranei nel nucleo familiare del richiedente sia giustificata da motivi di reciproca assistenza morale e materiale opportunamente documentata nei modi di legge. Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante assegnatario e degli estranei facenti comunque parte del suo nucleo familiare risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso o di rinuncia alla domanda dell'originario presentatore, i primi possono subentrare senza condizioni nella domanda del loro parente nell'ordine di priorita' individuato dalla legge regionale (art. 43, primo comma), mentre i secondi oltre a poter subentrare nella domanda soltanto in caso di mancanza di sogetti legati da vincoli di parentela con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una stabile convivenza anagraficamente certificata con il medesimo da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Al contrario, nel caso di subentro, non nella domanda di assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario gia' conseguita con la successiva stipula del relativo contratto di locazione dell'abitazione, il Legislatore regionale, in caso di decesso del titolare dell'alloggio, ha parimenti riconosciuto il diritto al subentro a tutti i componenti del nucleo familiare dell'originario locatario individuati nell'atto di assegnazione dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima i parenti del titolare deceduto e poi i conviventi non legati da vincoli di parentela con il medesimo. La situazione risulta diversa, invece, per i soggetti non facenti parte dell'originario nucleo familiare dell'assegnatario al momento di consegna dell'alloggio, i quali, parenti o estranei, sono stati autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'alloggio popolare dall'ente gestore, a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'abitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, quarto comma, della legge regionale Marche n. 44 del 1997. A costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha riconosciuto, in caso di decesso dell'assegnatario, il diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, sempre nell'ordine suddetto, soltanto a condizione che, al momento della morte del titolare, sia comunque trascorso almeno un periodo di due anni dalla data dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare del medesimo, senza differenziare in alcun modo la situazione dei familiari di quest'ultimo da quella dei soggetti non legati da vincoli di parentela con il medesimo, come invece e' avvenuto nel caso di subentro nella domanda di assegnazione degli alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma). 3/C) Il Collegio dubita della costituzionalita' di tale previsione normativa nei limiti in cui, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ai fini del subentro nell'assegnazione di alloggi ERP, pone sullo stesso piano, senza alcuna differenziazione, la posizione dei parenti inseriti nel nucleo familiare del titolare, dopo la costituzione del rapporto locativo, su autorizzazione dell'ente gestore, e quella dei soggetti estranei non legati da vincoli di parentela con l'assegnatario. In particolare, tali dubbi si prospettano in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Secondo il Collegio, la norma in questione si pone, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, venendo a determinare, nel caso di decesso del titolare della domanda o del beneficiario del provvedimento di assegnazione di abitazione popolare, una ingiustificata discriminazione nei confronti dei componenti del loro nucleo familiare, legati ai medesimi da rapporti di parentela e affinita', nelle due diverse ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilita' dell'alloggio popolare, e di subentro nel rapporto locativo, una volta intervenuta l'assegnazione e perfezionata la consegna dell'immobile. Come si e' avuto modo di precisare, infatti, mentre per subentrare nella domanda di assegnazione la legge non pone ai familiari alcuna condizione di protratta convivenza con l'aspirante assegnatario, nella diversa ipotesi di subentro nell'assegnazione gia' perfezionata e nel relativo rapporto locativo in essere con il titolare dell'alloggio successivamente deceduto, l'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997, subordina, per i familiari autorizzati a risiedere stabilmente nell'alloggio popolare dopo l'assegnazione e, quindi, nel corso del rapporto locativo, il diritto al subentro all'avvenuta decorrenza, alla data del verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo di almeno due anni di stabile convivenza nell'abitazione, decorrente dalla data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare ex art. 43, quarto comma della stessa legge. Ad avviso del Collegio, il differente trattamento riservato ai parenti dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso di morte di quest'ultimo, nel rapporto locativo in essere con il de cuius, appare ingiustificatamente discriminatorio e lesivo del diritto di uguaglianza di fronte alla legge, affermato dall'art. 3 della Costituzione, rispetto a quello previsto nell'identica eventualita' del decesso dello stesso prima dell'assegnazione dell'alloggio popolare. Cio' in quanto, in tal modo, secondo il Collegio, il Legislatore regionale ha riservato un trattamento diverso a soggetti giuridici che si trovano in una uguale condizione di parentela rispetto ad altro soggetto giuridico (l'aspirante assegnatario e l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica) nelle cui ragioni gli stessi vengono autorizzati a subentrare dalla stessa norma incriminata. Infatti, secondo il consolidato orientamento del Giudice delle leggi in materia di interpretazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, il principio di uguaglianza formale sancito da tale norma impone al Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione. Cio' comporta che, ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme, ove non sussistano ragioni per differenziarle. Ne', per quanto riguarda la vicenda all'esame, puo' essere addotto a giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la circostanza che il periodo biennale di protratta convivenza viene richiesto solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio popolare dopo la sua assegnazione a titolo di ampliamento e del nucleo familiare del suo titolare e non per coloro che hanno sempre fatto parte della famiglia sin dalla data dell'originaria assegnazione dell'abitazione. A tale proposito, ritiene il Collegio che, indipendentemente dalla data di ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio ERP, la posizione di un parente non puo' comunque essere assimilata a quella di soggetti non legati da vincolo di coniugio e di parentela con il medesimo, ai fini dell'eventuale subentro nella intestazione dello stesso alloggio, soprattutto nel caso di sopravvenuto decesso del suo titolare. Cio' in quanto tutte le norme della legge regionale n. 44 del 1997 sono ispirate a valorizzare la famiglia come potenziale fruitrice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nella fase di individuazione dei beneficiari degli stessi, con il previsto riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e composti da soggetti portatori di disabilita', sia nella successiva fase di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai familiari dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare anche in vista dell'eventuale trasferimento in proprieta' dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione. Tale convincimento del Collegio trova ulteriore conferma in punto di fatto nella circostanza che, nella vicenda di cui e' causa, il familiare ricorrente, a cui l'ente gestore ha negato il diritto al subentro per mancato decorso del termine biennale dall'autorizzazione al suo ingresso nell'alloggio, risultava essere la figlia dell'assegnatario deceduto, la quale faceva parte del nucleo familiare del medesimo gia' alla data della originaria assegnazione dell'abitazione popolare che, successivamente e temporaneamente, aveva lasciato a seguito di matrimonio. Per cui, con riferimento a quanto precisato, la norma in questione, sospettata di incostituzionalita' nel parificare ingiustificatamente i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti comunque facenti parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati da rapporto di parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, poiche', in tal modo, disconosce la posizione di favore che tale norma costituzionale intende assicurare alla famiglia ed ai suoi componenti, quale comunita' naturale basata su vincoli affettivi e di solidarieta' economica e sociale dei suoi membri. Il convincimento del Collegio e' avvalorato dal fatto che, in caso di contemporanea presenza nel nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a convivere con il medesimo, l'accennata norma della legge regionale Marche (art. 43, quinto comma, l.r. n. 44 del 1997) per come formulata, consente di privilegiare, ai fini del subentro all'assegnazione in caso di decesso del titolare, gli estranei conviventi da piu' di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti presenti nell'alloggio da meno tempo. Pertanto, l'avere subordinato il riconoscimento del diritto al subentro dei familiari nell'assegnazione di un alloggio ERP alla decorrenza di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in caso di morte di quest'ultimo, comporta, secondo il Collegio, il disconoscimento delle prerogative assicurate dall'art. 29 della Carta costituzionale alla comunita' familiare. In tal modo, infatti, si vengono a creare le condizioni per privare ingiustificatamente gli eredi dell'assegnatario deceduto della possibilita' di conservare l'utilizzo dell'abitazione popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di tale prerogativa viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto nel quando, quale risulta la morte del loro dante causa, per giunta indipendente dalla volonta' dei familiari conviventi, con la conseguenza che, se tale evento luttuoso interviene prima di due anni dell'inizio della convivenza con il de cuius, esso e' in grado di determinare la definitiva perdita dell'alloggio per gli stessi parenti i quali, a causa di tale circostanza fortuita,vengono a risultare degli occupanti senza titolo dell'abitazione, tenuti come tali al suo rilascio, con grave pregiudizio delle esigenze abitative della loro famiglia che l'art. 29 intende tutelare. 4) Le accennate questioni di incostituzionalita', oltre che rilevanti, non sono dunque manifestamente infondate e debbono quindi essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio.